- Atto costitutivo
- Documento legale che fonda un'organizzazione, definisce i suoi scopi, struttura e regole operative fondamentali.
- Società senza scopo di lucro
- Organizzazione costituita per finalità di beneficenza, religione, educazione o scienza, che non distribuisce guadagni ai membri o amministratori.
- Soci fondatori
- Le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono l'atto costitutivo per creare l'organizzazione.
- Sede principale
- Il luogo geografico dove ha sede l'amministrazione centrale dell'ente.
- Scopi dell'ente
- Le finalità specifiche per cui l'organizzazione è costituita e opera (beneficenza, ricerca, istruzione, ecc.).
- Patrimonio sociale
- L'insieme dei beni, diritti e risorse economiche posseduti dall'organizzazione.
- Distribuzione degli utili
- Nel no profit, qualsiasi distribuzione di fondi ai membri è proibita; gli utili devono reinvestirsi negli scopi dell'ente.
- Registro delle imprese
- Il registro presso la Camera di commercio dove l'ente senza scopo di lucro deve essere iscritto per acquisire personalità giuridica.
- Personaggio giuridico
- Lo status legale che consente all'organizzazione di agire in giudizio, stipulare contratti e possedere beni.
- Durata perpetua
- La società è costituita per esistere indefinitamente, senza scadenza prefissata.
- Amministratori
- Le persone responsabili della gestione operativa e strategica dell'organizzazione senza scopo di lucro.